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LETTERE

Incredibile che l’allestimento dello studio porti all’autonoma organizzazione

Giovedì, 7 maggio 2015

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Gentile Direttore,
la recente sentenza n. 8638 della Suprema Corte in materia di IRAP e professionisti, commentata su Eutekne.info (si veda “«Rischio IRAP» per il professionista che ristruttura lo studio” del 30 aprile), pone senza alcun dubbio inquietanti interrogativi.

Prescindendo dalla ormai fin troppo nota “caccia alle streghe” dell’Amministrazione finanziaria, e la indiscutibile esigenza di gettito, appare davvero improrogabile un intervento risolutore del legislatore in materia di assoggettamento ad IRAP dei professionisti, proprio nel senso preannunziato dal Sottosegretario Enrico Zanetti: sempre più variegate sono ormai le pronunzie sull’argomento ed è necessario un riordino ed un punto fermo, ma – credo siamo tutti d’accordo – con la sentenza n. 8638 possiamo senz’altro affermare di aver toccato il fondo.

Al professionista vengono difatti sempre tantissimi dubbi sui criteri organizzativi dello studio, quale possa essere la migliore e più opportuna pianificazione strategica e logistica delle attività, ed il relativo impatto delle logiche impositive: dalle tematiche degli studi di settore, a quelle che, attraverso i “criteri” dell’autonoma organizzazione, ne individuano l’assoggettamento ad IRAP e nelle più variegate declinazioni offerte dalla giurisprudenza.

Ma non ci si poteva proprio aspettare che, con la sentenza in evidenza, la Corte di Cassazione intervenisse anche su argomentazioni che attengono il decoro e l’allestimento del luogo di lavoro del professionista per ricondurlo ad elementi di “autonoma organizzazione”.

Nella sentenza difatti si legge che “tali spese, in gran parte relative a lavori di ristrutturazione e di arredo dello studio professionale del contribuente devono senz’altro ritenersi strumentali all’attività professionale da questi svolta (…): di esse doveva dunque tenersi conto ai fini della valutazione della sussistenza dell’autonoma organizzazione in capo al contribuente” e che “possano ritenersi indice univoco di autonoma organizzazione in relazione all’attività di revisore contabile esercitata dal contribuente, con conseguente sussistenza del presupposto impositivo”.

Finora siamo stati “abituati” a dover fare i conti con “elementi indicatori” quali computer e collaboratori che potessero determinare la sussistenza di una capacità di produrre reddito in via autonoma rispetto al titolare dello studio, ma immaginare che una spesa di alcune migliaia di euro per “ripitturare” ed arredare lo studio possano risultare inequivocabilmente determinanti per configurare una autonoma organizzazione, rappresenta davvero l’incredibile, ed allora, che non ci venga in mente di ristrutturare lo studio!

Chissà quale sarà il prossimo elemento discriminante IRAP, forse il luogo in cui è ubicato lo studio del professionista: al centro o in periferia, in zona industriale o artigianale, chissà. Speriamo bene, magari in un buon intervento del legislatore.


Gianni Tomo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

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