Nulla la revoca del credito d’imposta senza contraddittorio
La Cassazione valorizza l’art. 6 dello Statuto del contribuente, che impone di comunicare ogni fatto cagionante la revoca di un beneficio
Gli atti di revoca del credito d’imposta sono nulli se l’Agenzia delle Entrate non comunica preventivamente al contribuente, concedendogli l’opportunità di replicare, le ragioni per cui verrà adottato il provvedimento di revoca. Occorre precisare che oggetto del contendere era il credito d’imposta per l’incremento occupazionale ex art. 4 della L. 449/1997. Tuttavia, la pronuncia potrebbe avere ripercussioni più ampie del singolo ambito d’intervento.
Un contribuente aveva usufruito del predetto credito d’imposta, ma non aveva mantenuto i livelli occupazionali previsti dalla normativa, decadendo così dal beneficio. L’Agenzia delle Entrate, quindi, aveva emesso l’atto di revoca dell’agevolazione.
Bisogna ricordare che, ai sensi dell’art. ...
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