Da provare i mezzi fraudolenti per ostacolare l’accertamento ai fini penali
Una sentenza della Suprema Corte permette di analizzare la nuova formulazione dell’art. 3 del DLgs. 74/2000
A seguito della revisione del sistema sanzionatorio penal-tributario operata dal DLgs. 158/2015, è interessante esaminare la nuova struttura dell’art. 3 del DLgs. 74/2000, sia nella continuità normativa tra la previgente disposizione e quella attuale, sia in relazione alle condotte potenzialmente rilevanti.
In tal senso può essere di aiuto il dispositivo della sentenza della Cassazione penale n. 8668, depositata ieri.
Nella versione oggi vigente della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la cornice edittale rimane invariata (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni), mentre viene modificata in modo significativo la struttura dell’illecito.
Si realizza, infatti, una semplificazione (da trifasica a bifasica) in cui, all’indicazione nella dichiarazione
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41