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NOTIZIE IN BREVE

Iper-ammortamento con maggiorazione del 150% solo per titolari di reddito d’impresa

/ REDAZIONE

Martedì, 7 febbraio 2017

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Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato ieri una serie di FAQ su iper e super-ammortamenti.

Tra i chiarimenti resi, il MISE conferma che l’investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del super-ammortamento (e non dell’iper-ammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d’imposta di entrata in funzione del bene. L’interconnessione, ai fini del super-ammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non assume alcuna rilevanza.

Un quesito riguarda la possibilità di applicare l’iper-ammortamento con maggiorazione del 150% agli esercenti arti e professioni. Il Ministero ritiene che il tenore della disposizione di cui all’art. 1 comma 11 della legge di bilancio, il contenuto dell’allegato A annesso nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d’impresa.

Il MISE dà, inoltre, la definizione di bene interconnesso. Affinché, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 1, comma 11 della legge di bilancio 2017, possa essere definito in tale modo ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iper ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:
- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Infine, la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a 500.000 euro, deve essere redatta per singolo bene acquisito.

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