Regolarizzazione delle contribuzioni convenzionali entro il 16 maggio
L’INPS, con la circolare n. 28 di ieri, torna sulla determinazione per il 2017 delle retribuzioni convenzionali di cui agli artt. 1 e 4, comma 1, del DL 317/1987 per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
Si ricorda che con il DM 22 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2017, il Ministero del Lavoro ha definito le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero, da applicare dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2017 a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2017, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Riguardo alla categoria dei lavoratori interessati, l’INPS chiarisce che le disposizioni delle legge n. 398/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Vengono poi illustrate le modalità di individuazione per la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi e tre casi particolari (passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese, mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivio, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica e, infine, il caso in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili).
Infine, viene disposto che le aziende che per il mese di gennaio 2017 hanno operato in difformità dalle istruzioni possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare n. 28/2017.
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