Via libera alle specifiche tecniche dei dichiarativi e degli studi di settore
Con una serie di provvedimenti direttoriali pubblicati ieri, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei modelli IRAP 2017, REDDITI 2017 ENC, SP, SC e PF, Consolidato nazionale e mondiale 2017, 770/2017 e nelle dichiarazioni modelli 730/2017, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
In serata, poi, l’Amministrazione finanziaria ha anche dato notizia, con un comunicato stampa, dell’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli REDDITI 2017 e di modifiche alla modulistica degli studi di settore.
L’Agenzia spiega che, dopo l’approvazione dei nuovi modelli 2017, le specifiche tecniche per gli studi di settore rappresentano un ulteriore tassello per completare la marcia di avvicinamento al varo definitivo di GE.RI.CO.
Nel dettaglio – si legge nel comunicato – alle specifiche tecniche indicate nell’allegato 1 al provvedimento devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, da dichiarare con il modello REDDITI 2017. In veste definitiva trovano spazio nel provvedimento anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti per l’applicazione dei parametri (allegato 2 per gli esercenti arti e professioni; allegato 3 per gli esercenti attività d’impresa) e dei controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nel modello studi di settore e quelle dichiarate nel modello REDDITI 2017 (allegato 4).
Inoltre, tenuto conto delle criticità originate dagli effetti degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, nelle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore viene previsto che, per il periodo d’imposta 2016, i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 del DL n. 189/2016 convertito, che dichiarano, in ragione della specifica situazione di criticità soggettiva, la causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività (codice “7”), non sono tenuti alla presentazione dei relativi modelli dichiarativi.
Considerata la scarsa significatività, in tali casi, dei dati degli studi di settore per le attività di controllo fiscale, gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo aventi le caratteristiche evidenziate non saranno interessati, oltre che dall’utilizzo dello strumento presuntivo in fase accertativa, anche dal relativo adempimento dichiarativo.
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