ACCEDI
Lunedì, 7 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Nuova Sabatini, per gli investimenti tecnologici modulo ad hoc

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 febbraio 2017

x
STAMPA

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato ieri una serie di risposte alle domande più frequenti riguardanti le novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 alla c.d. Nuova Sabatini. In particolare, le imprese potranno presentare domanda per  usufruire del contributo maggiorato a partire dal 1° marzo 2017, utilizzando il nuovo modulo di domanda la cui versione “.pdf moduli” sarà disponibile nella sezione dedicata sul sito web del MISE a partire dal predetto termine.

Si ricorda che l’art. 1, commi 52-57, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine (precedentemente fissato al 31 dicembre 2016) per la concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari, rifinanziando la misura agevolativa per complessivi 560 milioni e introducendo una riserva, pari al 20% del suddetto stanziamento, finalizzata alla concessione di finanziamenti per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, prevedendo inoltre per tali investimenti una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto dal DM 25 gennaio 2016 per gli investimenti ordinari.

Nelle FAQ, oltre alla precisazione citata sul modulo da utilizzare per le domande, si specifica che per “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”, si intendono gli investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli Allegati n. 6/A e n. 6/B alla circolare ministeriale n. 14036 del 15 febbraio 2017.
Per “investimenti ordinari”, si intendono gli investimenti di cui all’art. 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, diversi dagli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Viene esaminata anche l’eventualità che beni, dichiarati da un’impresa come investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, non rientrino in tale tipologia di investimento.
In tal caso, gli investimenti dichiarati da una impresa come “investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”, se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B alla circolare ministeriale n. 14036 del 15 febbraio 2017, non sono ammessi alle agevolazioni e non possono essere ammessi come “investimenti ordinari”.

TORNA SU