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Verso la DIS-COLL strutturale ed estesa

/ REDAZIONE

Mercoledì, 1 marzo 2017

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Ieri la Commissione Lavoro della Camera ha dato il via libera a un emendamento del relatore Cesare Damiano al Ddl. su lavoro autonomo e lavoro agile (Jobs Act degli autonomi), che stabilizza la DIS-COLL, ossia l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, dopo l’intervento del Milleproroghe, la cui legge di conversione è stata pubblicata ieri in Gazzetta. L’ha reso noto ieri sera il Ministro del Lavoro Poletti in una nota.
Nel dettaglio, la modifica proposta stabilisce che, dal 1° luglio del 2017, la DIS-COLL venga riconosciuta non più solo ai soggetti già previsti dal Jobs Act, ma anche “agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data”. L’emendamento contiene poi un’altra novità, sempre dal prossimo 1° luglio: “per i collaboratori e gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51%“.

Inoltre, un secondo emendamento del relatore prevede che, per incrementare le prestazioni dovute agli iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo sia delegato ad adottare “entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge uno o più decreti attuativi che possano prevedere un aumento dell’aliquota aggiuntiva di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali”. La delega dovrà comunque rispettare principi e criteri direttivi: “la riduzione dei requisiti d’accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché l’introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni”.
Viene modificata anche l’indennità di malattia, incrementando i beneficiari, anche includendo soggetti che abbiano superato il 70% del massimale ed eventualmente prevedendo l’esclusione della corresponsione dell’indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

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