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Domenica, 25 maggio 2025

OPINIONI

Dimissioni del sindaco svincolate dalla sua immediata sostituibilità

Hanno effetto immediato a prescindere e l’organo di amministrazione deve attivarsi tempestivamente perché l’assemblea provveda alla sostituzione

/ Raffaele MARCELLO

Mercoledì, 12 luglio 2017

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Pubblichiamo l’intervento di Raffaele Marcello, Consigliere del CNDCEC con delega alla revisione legale e al sistema di amministrazione e controllo.

La questione della proroga del sindaco dimissionario nell’espletamento delle proprie funzioni, su cui di recente è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione (si veda “Sindaci dimissionari in prorogatio se non sostituibili” del 10 luglio 2017), rappresenta una delle problematiche su cui questo Consiglio Nazionale e i precedenti sono intervenuti a più riprese, attestandosi su posizioni diametralmente opposte a quelle espresse dal Giudice di legittimità.

E, infatti, basta richiamare le Norme di comportamento (Norma 1.6.) per riproporre l’orientamento costantemente tenuto in questi anni, in base al quale, facendo leva sul dato testuale dell’art. 2400 c.c., si è ritenuto che quello della prorogatio sia un istituto a carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica al di fuori di ipotesi espressamente contemplate della cessazione programmata dall’ufficio.

In verità, l’art. 2400 c.c. prevede che la cessazione dei sindaci per scadenza del termine (dell’incarico) abbia effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito, al fine di consentire che la cessazione dell’incarico non privi la società dell’importante presidio di legalità rappresentato dal collegio.
Parrebbe allora esclusa, stando al tenore letterale della menzionata disposizione, la prorogatio del sindaco dimissionario che non è ipotesi in quella sede considerata.
In effetti, parlare di proroga nelle funzioni per il sindaco che volontariamente rinuncia all’incarico, a rigor di logica, rappresenterebbe un’evidente distorsione del principio del libero arbitrio, costringendo il dimissionario a restare vincolato alla società anche in situazioni di grave ed effettivo impedimento (si pensi a situazioni di malattia).

Le dimissioni del sindaco, pertanto, producono effetto immediato a prescindere dall’immediata sostituibilità del medesimo, a cui peraltro, la società è tenuta (cfr. art. 2400, comma terzo, c.c. ). È questa la tesi del nostro Consiglio.

Le nostre Norme di comportamento mettono chiaramente in luce come, dinanzi alle dimissioni del sindaco, sia compito dell’organo di amministrazione attivarsi tempestivamente affinché l’assemblea provveda all’immediata sostituzione del dimissionario.
Del pari le Norme indicano la prassi virtuosa, il comportamento da tenere in caso di dimissioni. È innegabile che a fronte delle oscillazioni registrate in ambito giurisprudenziale, il sindaco dimissionario vanti un preciso interesse a che la società provveda ad annotare presso il Registro delle imprese la cessazione dell’incarico.

Alla luce di tanto, invece di avanzare superflue sollecitazioni di stampo giornalistico relative a modifiche dei testi normativi, è mia intenzione chiarire che lo scorso anno il CNDCEC ha avviato con il MISE un confronto su questa tematica e più precisamente sugli obblighi pubblicitari inerenti alla vicenda della rinuncia all’incarico da parte del sindaco. Il Ministero ha accolto le osservazioni del Consiglio fornendo importanti chiarimenti.

L’anno scorso il CNDCEC ha avviato un confronto con il MISE

Come ho accennato, spetta agli amministratori procedere, entro trenta giorni, all’iscrizione nel Registro delle imprese della cessazione dall’ufficio di sindaco. Il ritardo degli amministratori viene sanzionato ai sensi dell’art. 2630 c.c. Fino alla scadenza di questo termine, l’organo di amministrazione non versa in alcuna condizione di omissione. Decorsi i trenta giorni senza che gli amministratori abbiano provveduto, le risultanze del Registro delle imprese non saranno allineate alla reale situazione della società, rendendosi pertanto necessaria l’iscrizione d’ufficio della cessazione del sindaco ai sensi dell’art. 2190 c.c.
In questa seconda ipotesi, anche secondo il MISE, il sindaco dimissionario può sollecitare il Registro delle imprese a procedere con l’iscrizione d’ufficio, in virtù del diritto ad intervenire nell’ambito del procedimento amministrativo riconosciuto a qualsiasi soggetto portatore di interesse pubblico o privato e declinato nell’art. 9 della L. n. 241/1990.

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