Indennità suppletiva in bilancio a rapporto d’agenzia cessato
Il principio di prudenza imporrebbe all’agente di non iscrivere il ricavo sino a quando non si abbia certezza della sua spettanza
Le somme corrisposte alle società che svolgono l’attività di agente di commercio possono avere diversa natura; oltre alle provvigioni, le quali presentano natura di ricavi e, come tali, sono iscritte in bilancio e tassate per competenza al momento della cessazione del rapporto, sono corrisposte all’agente somme a titolo di indennità.
Il relativo trattamento contabile e fiscale deve essere analizzato avendo riguardo al titolo in base al quale l’indennità è corrisposta, ovvero se a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), corrisposta dall’ENASARCO, o a titolo di indennità suppletiva di clientela, erogata direttamente dall’impresa preponente.
Mentre il versamento della parte di indennità destinata al FIRR prescinde dall’effettuazione di una controprestazione ...
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