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Procedure per il licenziamento collettivo anche per rilevanti modifiche delle condizioni contrattuali

/ REDAZIONE

Venerdì, 22 settembre 2017

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Con le pronunce relative alle cause C-429/16 e C-149/16 di ieri, 21 settembre 2017, la Corte di Giustizia Ue è intervenuta con riferimento a due casi analoghi che riguardano due aziende ospedaliere polacche, le quali avevano tentato di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli proponendo, come ultima soluzione, in un caso, la riduzione dello stipendio (C-429/16) e dall’altro, modifiche relative all’acquisizione del diritto al premio di anzianità (C-149/16).

Preso atto della mancata accettazione di tali proposte modificative da parte di alcuni dipendenti, le aziende avevano proceduto al licenziamento degli stessi, senza tuttavia attivare la procedura collettiva, che ai sensi della direttiva 98/59/CE, deve peraltro comprendere anche il ricorso a specifiche consultazioni sindacali.

Sulla questione, i giudici europei hanno stabilito che in presenza di una situazione economica sfavorevole, il datore di lavoro che disponga una modifica salariale peggiorativa che, in caso di rifiuto da parte dei lavoratori, comporti la cessazione del rapporto di lavoro, è tenuto ad attivare le procedure previste in materia di licenziamenti collettivi.
Ciò, spiega la Corte, a condizione che il numero di lavoratori coinvolti raggiunga il numero di licenziamenti minimo oltre il quale il licenziamento diventa collettivo (art. 1 della direttiva 98/59).

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