Per il prestanome bancarotta anche a titolo di dolo eventuale
La Cassazione, nella sentenza n. 44024/2017, ha precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/1942, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire.
A tal fine, è necessaria, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l’amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se, da un lato, non deve investire i singoli episodi nei quali l’azione dell’amministratore di fatto si è estrinsecata, dall’altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore.
Tuttavia, allorché, come accadeva nel caso di specie, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale.
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