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Nel passaggio da sas a impresa individuale si conserva il credito d’imposta

/ REDAZIONE

Giovedì, 28 settembre 2017

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La Cassazione, nella sentenza n. 22565/2017, ha precisato che, nel contesto di una sas, se il socio superstite (accomandante o accomandatario) decide di non trovare altri soci e di continuare l’attività come impresa individuale, non si verifica una trasformazione in senso tecnico ex art. 2498 c.c., riferito al passaggio di una società da un tipo a un altro, ma un rapporto di successione tra soggetti distinti in cui lo scioglimento e liquidazione della società si conclude con l’assegnazione del patrimonio al socio superstite.
Ciò vale anche alla luce della riforma del diritto societario che riserva la disciplina della trasformazione al passaggio di un ente in altro ente.

E, quindi, nel caso in questione non si realizza una trasformazione societaria ex art. 2498 c.c., ma una successione tra soggetti distinti (cfr. Cass. n. 496/2015). Vale a dire: tra colui che conferisce l’azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite).

In tal caso, il credito d’imposta, per la parte già maturata ma non utilizzata dal cedente l’azienda, è trasferibile all’impresa – qualora quest’ultima prosegua la stessa attività – succeduta nella titolarità della medesima azienda, verificandosi una continuità anche fiscale tra le due aziende, come previsto dagli artt. 2559 c.c. e 58 del TUIR.

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