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Il termine per le domande di contribuzione figurativa per cariche elettive è decadenziale

/ REDAZIONE

Giovedì, 28 settembre 2017

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Con il messaggio n. 3688/2017, l’INPS è nuovamente intervenuto con riferimento alla presentazione delle domande di accredito di contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti privati collocati in aspettativa politica e sindacale, precisando che il consueto termine annuale di presentazione del 30 settembre ha natura decadenziale.
Tale provvedimento di prassi fa dunque seguito a quanto già trattato con il messaggio n. 3499/2017, con il quale l’INPS ha fornito le istruzioni e diversi chiarimenti che riguardano la disciplina dei contributi figurativi per i periodi di aspettativa fruita dai lavoratori dipendenti che hanno assunto incarichi politici o sindacali (si veda “Domande di contribuzione figurativa per cariche elettive con rinnovo tacito” del 9 settembre 2017).

In particolare, l’Istituto previdenziale aveva ricordato che ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 564/96, la domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata – appunto a pena di decadenza – per ogni anno solare o per frazione di esso, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa.
Inoltre, tale domanda, deve essere presentata entro la medesima scadenza del 30 settembre anche nel caso di aspettative di durata pluriennale.

Operativamente, si era poi reso noto che in attesa del rilascio di un’apposita procedura telematica per l’invio delle domande in argomento, nell’ambito delle gestioni dei lavoratori dipendenti privati è possibile utilizzare gli appositi modelli AP121, AP122, AP123, AP124.
Sul punto, con il recente messaggio n. 3688/2017, l’Istituto previdenziale precisa che in merito ai documenti richiesti a corredo della domanda, sarà cura dell’interessato effettuare un’integrazione anche successivamente al termine in argomento, inoltrando la documentazione mancante alla Sede INPS competente per territorio.

Si ricorda altresì che il comma 3 dell’art. 38 della L. 488/99 consente il rinnovo tacito della domanda, ma solamente per i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o di un’assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione loro spettante.
Pertanto, ha precisato l’INPS con il messaggio n. 3499/2017, non è possibile ricorrere alla formula del rinnovo tacito laddove il lavoratore eletto non maturi tale diritto al vitalizio.

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