Per l’irreperibilità dell’iscritto possibili conseguenze disciplinari
Il CNDCEC, con il P.O. n. 237/2017, si è soffermato sulle possibili conseguenze per irreperibilità di un iscritto all’albo.
Nel caso di specie, l’Ordine aveva inviato ad un iscritto all’albo – senza domicilio professionale, in quanto non esercente l’attività – una comunicazione prima tramite posta elettronica certificata (PEC) senza successo, con segnalazione nell’avviso di mancata consegna di “indirizzo non valido”, e, poi, a mezzo di raccomandata postale, ritornata anch’essa all’Ordine per compiuta giacenza, presso l’indirizzo di residenza in possesso dell’Ordine e comunque confermato dal Comune. Anche i tentativi di contatto telefonico erano risultati vani.
In linea generale, osserva il CNDCEC, si deve procedere con la cancellazione dall’Albo in presenza di irreperibilità accertata e documentata a causa del venire meno del possesso del requisito della residenza o del domicilio professionale.
Nel caso de quo, però, non si può far riferimento ad un’ipotesi di “irreperibilità anagrafica”, perché l’indirizzo di residenza noto all’Ordine era stato comunque confermato dal Comune.
Conclude allora il CNDCEC che, a seguito dell’impossibilità di contattare l’iscritto per “un considerevole lasso temporale”, l’Ordine potrà valutare se l’omessa comunicazione all’Ordine della variazione dei propri recapiti costituisca una condotta contraria a correttezza, con conseguente trasmissione della segnalazione al Consiglio di Disciplina.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41