Pubblicati gli indirizzi per la stipula di convenzioni tra INPS e medici incaricati delle visite fiscali
Con il DM 2 agosto 2017 (G.U. 30 settembre 2017 n. 229) è stato approvato l’atto di indirizzo in base al quale devono essere stipulate le convenzioni tra l’INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, la cui finalità è quella di disciplinare il rapporto tra l’Istituto di previdenza e i medici che svolgono accertamenti medico-legali (c.d. visite fiscali), nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico assenti per malattia.
Oltre a garantire, in via generale, una maggior efficienza dei controlli, le convenzioni devono:
- prevedere rapporti convenzionali su base oraria e individuare un monte ore di impegno settimanale, ricadente nelle fasce di reperibilità stabilite per l’effettuazione di visite mediche di controllo;
- definire la struttura del compenso, prevedendo un’indennità oraria base di disponibilità e maggiorazioni proporzionate al numero di visite di controllo domiciliari e ambulatoriali effettuate;
- definire le tipologie di incarico;
- disciplinare le assenze per malattia, gravidanza le assenze non retribuite, nonché le cause di sospensione, cessazione, revoca e decadenza dell’incarico convenzionale.
Le convenzioni hanno una durata triennale, ma restano comunque in vigore fino alla stipulazione di una nuova convenzione.
Pertanto, nel caso in cui non sia stata stipulata una nuova convenzione, entro il 31 agosto 2017, alla luce delle linee di indirizzo dettate dal DM in esame, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di attività dei medici di controllo INPS.
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