Autoriciclaggio in Svizzera non sempre punibile in Italia
La Cassazione, nella sentenza n. 45624/2017, ha precisato che, rispetto alle attività di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p. introdotto in Italia dal 1° gennaio 2015) consistenti in condotte di sostituzione ed occultamento del denaro, profitto dei precedenti illeciti commessi dallo stesso autore, le condotte di fittizia intestazione rilevanti ai fini della fattispecie di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 12-quinquies del DL 306/1992, non sono del tutto coincidenti, consistendo nella attribuzione fittizia ad altri finalizzata a sfuggire all’applicazione di misura ablatorie e quindi a casi di simulazione soggettiva delle intestazioni di beni mobili o immobili.
Di conseguenza, la condanna in Svizzera per autoriciclaggio per condotte perpetrate ante 1° gennaio 2015 non può essere riconosciuta in Italia ove in alcun modo risulti che il giudizio straniero sia stato basato sulla condotta di fittizia intestazione già rilevante ai fini della fattispecie di trasferimento fraudolento di valori; manca, infatti, il presupposto della doppia incriminabilità.
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