Niente redditometro per il contratto preliminare senza spesa
La mera conclusione di un contratto preliminare di vendita con previsione del pagamento differito nel tempo non costituisce un esborso per incremento patrimoniale, in quanto la spesa non è ancora stata sostenuta dal contribuente nell’anno di imposta osservato dal Fisco.
È questo il principio formulato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza depositata ieri, n. 23348/2017.
Ribadendo tale posizione, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di appello. Il presunto incremento patrimoniale derivante dall’acquisto di un immobile, nel caso in esame, non si era ancora verificato in quanto non era ancora stata sostenuta la spesa per l’acquisto: semplicemente, il contribuente aveva concluso nel 2003 un contratto preliminare e si era assunto l’impegno di corrispondere il prezzo pattuito entro l’anno 2008.
La Cassazione ha ritenuto che i giudici del merito avessero fatto corretta applicazione dell’art. 38 comma 4 del DPR n. 600 del 1973, vigente ratione temporis: l’accertamento delle Entrate, fondato sul redditometro, doveva, in altre parole, basarsi sulla diretta dimostrazione dell’effettiva erogazione della spesa; “laddove – si legge in ordinanza – il pagamento del prezzo non è avvenuto, l’acquisto non denota una reale disponibilità economica”.
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