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Detraibile l’IVA per la costruzione del fabbricato da destinare a sede operativa

/ REDAZIONE

Giovedì, 12 ottobre 2017

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Con l’ordinanza n. 23817 depositata ieri la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA assolta per la costruzione di un fabbricato, occorre valutare l’inerenza del bene stesso all’attività di impresa e che tale requisito deve ritenersi sussistente anche laddove l’attività sia stata intrapresa successivamente all’effettuazione dell’operazione, purché l’acquisto possa considerarsi prodromico all’esercizio effettivo dell’attività stessa.

Il principio di inerenza si pone, infatti, a fondamento del diritto alla detrazione, in quanto, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, l’imposta è detraibile a condizione che sia stata assolta per l’acquisto di beni e servizi destinati ad essere impiegati ai fini di operazioni soggette ad IVA.

Inoltre, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamato dalla Corte, devono considerarsi inerenti all’attività d’impresa anche gli acquisti di beni riferibili ad attività meramente preparatorie, che, per definizione, sono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi (Cass. n. 23400/2010; Cass. n. 11765/2008). Ciò è stato ritenuto valido anche in assenza di successive operazioni attive da parte del soggetto IVA, purché l’intenzione del soggetto medesimo all’atto dell’acquisto, confermata da elementi obiettivi, sia quella di utilizzare il bene ai fini dell’attività d’impresa.

Infine, relativamente alla prova del requisito di inerenza, occorre prendere in considerazione:
- la natura del bene acquistato;
- il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini di attività economiche.

Con riferimento al caso di specie, la Corte ammette, dunque, la detraibilità dell’IVA assolta da un consorzio per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede operativa, le cui spese sono state sostenute due anni prima dell’inizio dell’attività d’impresa, posto che, in base alla documentazione prodotta, il fabbricato stesso è stato utilizzato immediatamente dopo la sua realizzazione ai fini dell’attività economica.

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