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Ribadita la possibilità, per la singola componente della RSU, di convocare un’assemblea

/ REDAZIONE

Venerdì, 27 ottobre 2017

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Con la sentenza n. 25478/2017 depositata ieri, 26 ottobre, la Cassazione ha confermato la possibilità, per la singola componente della RSU, di convocare l’assemblea dei lavoratori, dando continuità all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13978/2017, che ha risolto un contrasto formatosi in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità (si veda “Anche la singola componente della RSU può indire un’assemblea” del 7 giugno 2017).
Per le Sezioni Unite, il diritto di indire assemblee di cui all’art. 20 della L. 300/70 rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU collegialmente considerata, ma anche a ciascun componente della stessa, purché questo sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia di fatto dotato di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 della L. 300/70.

Nel caso oggetto della sentenza di ieri, una grande azienda aveva negato a una sola componente sindacale di una RSU la convocazione dell’assemblea dei lavoratori; per la Corte d’appello, si trattava di condotta antisindacale, mentre per la ricorrente la convocazione unilaterale tradiva il carattere collegiale della RSU.

In Cassazione, i giudici hanno ribadito il riconoscimento alla singola componente della RSU del diritto di indire l’assemblea, affermando che “la questione risiede non nella natura collegiale delle RSU”, bensì “nella verifica se, accanto alle competenze delle RSU proprie di tale organismo, persistano prerogative proprie delle sue singole componenti, in quanto tali esercitabili anche singolarmente e non necessariamente congiuntamente”.

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