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Esenzione IVA per le attività sportive interpretata restrittivamente

/ REDAZIONE

Venerdì, 27 ottobre 2017

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Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, rese da organismi senza fini di lucro, sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 132 paragrafo 1 lett. m) della direttiva 2006/112/CE, a condizione che l’attività di cui trattasi sia caratterizzata da una componente fisica non irrilevante. Non rientrano, invece, nell’ambito applicativo della norma di esenzione, in quanto non riconducibili alla nozione di “sport” in ambito IVA, le attività che, pur arrecando beneficio alla salute mentale e fisica di coloro che le praticano, non rispettano il suddetto requisito.

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza di ieri, relativa alla causa C-90/16, con la quale è stata esclusa l’applicabilità del regime di esenzione alle prestazioni rese da un organismo senza scopo di lucro la cui attività consiste nell’organizzare tornei di “bridge duplicato” (ossia un gioco di carte che si pratica in competizioni a livello nazionale e internazionale).

Secondo la Corte, l’art. 132 della direttiva IVA utilizza il termine “sport” nel suo significato abituale, facendo riferimento ad attività caratterizzate da una componente fisica non irrilevante. Dunque, la circostanza che un’attività favorisca la salute fisica e mentale delle persone che la praticano o il fatto che la stessa abbia carattere competitivo non costituiscono elementi sufficienti per ricondurre l’attività medesima a tale nozione in ambito IVA.

Inoltre, in base all’interpretazione sistematica della direttiva 2006/112/CE, le disposizioni in materia di esenzione devono essere applicate restrittivamente, in quanto le stesse costituiscono una deroga al principio generale di applicazione dell’imposta. In particolare, dalla giurisprudenza comunitaria emerge che la finalità dell’art. 132 è quella di definire in modo tassativo le attività di interesse generale soggette, in via eccezionale, al regime di esenzione.

Ciò considerato, la Corte conclude che un’attività caratterizzata da una componente fisica irrilevante, non potendosi ricondurre alla nozione di sport di cui all’art. 132 lett. m) citato, non può beneficiare del regime di esenzione IVA previsto da tale disposizione. Tuttavia, ciò non esclude che la stessa attività possa essere ricondotta alla nozione di “servizi culturali” di cui alla successiva lettera n) del medesimo art. 132.

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