Bancarotta per dissipazione all’amministratore che non rivendica la caparra
La Cassazione, nella sentenza n. 49020/2017, precisa che integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione, ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/1942, l’amministratore che pone in essere un’operazione clamorosamente priva di qualsiasi giustificazione logica sul piano imprenditoriale, finanziario o patrimoniale, non possedendo alcun elemento di razionalità nell’ottica delle esigenze dell’impresa connesse alla possibilità che l’operazione possa raggiungere risultati positivi.
Nella specie, in particolare, è stata ritenuta tale la seguente condotta. Un amministratore aveva corrisposto una caparra di un milione di euro contestualmente alla stipula di un contratto preliminare, senza l’acquisizione di garanzie in ordine alla regolare conclusione dell’affare, quantomeno provvedendo alla trascrizione del contratto preliminare.
In seguito, a fronte dell’inadempimento del promittente venditore, non faceva valere il diritto alla restituzione della caparra ma, del tutto immotivatamente e con grave pregiudizio dei creditori, si avventurava in altre operazioni rischiose e prive di logica.
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