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L’INPS fornisce indicazioni sulle richieste di conguaglio dell’ANF

/ REDAZIONE

Mercoledì, 1 novembre 2017

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Con il messaggio n. 4283 di ieri, l’INPS si è pronunciato con riferimento alle richieste di conguaglio, da parte dei datori di lavoro, degli importi di assegno per il nucleo familiare (ANF) arretrati.

L’assegno in questione, si ricorda, spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall’INPS e il suo importo si calcola in relazione:
- alla composizione del nucleo familiare;
- ai redditi da lavoro dipendente dichiarati.

La corresponsione dell’ANF è affidata al datore di lavoro che versa le somme direttamente al lavoratore dipendente che ne abbia presentato richiesta all’azienda, mediante apposito modello, con cui viene resa una dichiarazione di responsabilità e in cui sono indicati i redditi di riferimento dell’anno solare precedente a quello della richiesta.

L’assegno decorre dal mese di luglio dell’anno di richiesta fino a giugno dell’anno successivo e, se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

Pertanto, i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati, a partire dalle denunce con periodo di competenza novembre 2017, potranno richiedere, per ogni singolo dipendente, gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento “CausaleRecANF” di “ANFACredAltre” il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.

Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.

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