Bancarotta per distrazione se la moglie dell’amministratore riscatta l’auto in leasing
La Cassazione, nella sentenza n. 49504/2017, ha precisato che integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore di una società, poi fallita, che consenta alla moglie di corrispondere gli ultimi tre canoni e il prezzo di riscatto di un’autovettura detenuta in leasing dalla società, così divenendone titolare, avendo versato un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato.
Tale condotta, infatti, determina la fuoriuscita dal patrimonio sociale del diritto di opzione, scaturente dal contatto di locazione finanziaria in corso, diminuendo la generica garanzia patrimoniale dei creditori della società fallita (in misura pari alla differenza fra il valore di mercato del veicolo e i modesti costi residui necessari per l’acquisto, risultanti dalla somma degli ultimi tre canoni e del costo di riscatto).
A nulla rileva la circostanza che i due coniugi fossero in regime di separazione dei beni, in quanto la distrazione comprende qualunque fatto, diverso da occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione di beni e diverso dalla fraudolenta esposizione di passività inesistenti, mediante il quale l’imprenditore faccia uscire dal proprio patrimonio alcuno dei beni che lo compongono per impedirne l’acquisizione da parte degli organi del fallimento.
D’altra parte, il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori) – in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela.
In particolare, con riferimento alla cessione da parte del fallito di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è da ravvisare quando la permanenza del rapporto negoziale nel patrimonio affidato al curatore avrebbe costituito in concreto, dal punto di vista economico, una risorsa positiva per i creditori e non soltanto un onere.
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