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Domanda di equo indennizzo anche durante il procedimento presupposto

/ REDAZIONE

Venerdì, 27 aprile 2018

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 depositata ieri, si è pronunciata in merito alla L. 89/2001 (c.d. legge Pinto), relativa all’equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi, dichiarando l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 4 della legge, con riferimento, fra l’altro, ai principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo (artt. 3 e 111, comma 2 Cost.).

In particolare, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 della L. 89/2001 – così come sostituito dall’art. 55, comma 1, lett. d) del DL 83/2012 (conv. L. 134/2012) – la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è diventata definitiva.

Secondo quanto già osservato nell’ambito del precedente giudizio di costituzionalità conclusosi con la sentenza n. 30/2014, la disposizione preclude la proposizione della domanda di equa riparazione qualora sia ancora pendente il procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si è verificata (cfr. Cass. n. 13556/2016). Quindi, la proponibilità della domanda di equa riparazione viene condizionata alla previa definizione del procedimento presupposto.
Proprio in ragione del differimento dell’esperibilità del rimedio, la Corte Costituzionale ravvisava un pregiudizio alla sua effettività, sollecitando un intervento correttivo del legislatore, avvenuto, poi, con i rimedi preventivi introdotti dall’art. 1, comma 777 della L. 208/2015.

Tali rimedi, però, così come sottolineato dalla Consulta, nella sentenza oggetto di commento, non hanno ovviato al “vulnus costituzionale” riscontrato, posto che, fra l’altro, i rimedi non sono destinati a operare in tutte le ipotesi.
Secondo ancora la Corte Costituzionale, rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l’attivazione dello strumento volto a rimediare alla lesione dell’interesse a veder definite in un tempo ragionevole le proprie istanze di giustizia, anche se a posteriori e per equivalente, vuol dire “sovvertire la ratio per la quale è concepito, connotando di irragionevolezza la relativa disciplina”.

Pertanto, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della L. 89/2001, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

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