Per la stabile organizzazione IVA insufficienti le riunioni dei manager in Italia
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12237 depositata ieri, ha escluso la configurabilità di una stabile organizzazione ai fini IVA in Italia in presenza, sul territorio nazionale, di una sede di direzione di un consorzio avente sede legale all’estero (in Francia).
La decisione della Corte, come già nella recente ordinanza n. 27070 del 2017, si fonda sulla nozione di stabile organizzazione quale “centro di attività” che presenti “un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico” a rendere possibili in modo autonomo le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo IVA.
Viceversa, non si qualifica come stabile organizzazione, nel senso sopra indicato, “un’installazione fissa utilizzata al solo fine di effettuare, per conto dell’impresa, attività di carattere preparatorio o ausiliario quali l’assunzione del personale o l’acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa” (Corte di Giustizia Ue, causa C-73/06).
In quest’ottica, non è sufficiente a configurare un “centro di attività stabile” e, dunque, una stabile organizzazione IVA nel territorio dello Stato il solo fatto che le riunioni di alcuni manager del consorzio estero fossero avvenute nel territorio italiano. Non emergeva, infatti, dalla documentazione processuale la sussistenza di una struttura idonea né un sufficiente corredo umano e tecnico atti a porre in essere cessioni di beni e/o prestazioni di servizi.
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