Per il sindacato la «maggior rappresentatività» è richiesta anche in fase di conciliazione
Con nota del 17 maggio 2018 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al diniego del deposito di verbali di conciliazione sottoscritti ai sensi dell’art. 411 c.p.c. da un’organizzazione sindacale del settore agricoltura.
Con l’occasione, l’Ispettorato ricorda che, ai sensi della normativa processuale civilistica, è necessario il rispetto di alcuni requisiti da parte delle associazioni sindacali.
In particolare, come anche precisato dal giudice di legittimità (Cass. n. 12858/2003), il tentativo di conciliazione deve essere promosso dall’associazione sindacale i cui esponenti abbiano prestato un’effettiva assistenza al lavoratore. Ciò significa che il sindacato deve aver correttamente attuato la funzione di supporto che la legge gli ha assegnato.
Inoltre, ricorda l’INL, già in passato, il Ministero del Lavoro aveva precisato che il soggetto sindacale deve risultare in possesso di elementi di “specifica rappresentatività”. Tale interpretazione, si precisa nella nota in commento, deve essere letta alla luce dell’art. 412-ter c.p.c., che consente la previsione in sede contrattuale di una specifica procedura di conciliazione esclusivamente alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Di conseguenza, solo con riferimento a suddette fattispecie, si rende necessaria la verifica dell’effettiva sottoscrizione del contratto collettivo da parte dell’associazione sindacale, che potrà essere effettuata con l’apposizione sul verbale di un’espressa dichiarazione del soggetto sindacale di conformità al requisito ex art. 412 c.p.c.
Pertanto, dal momento che non tutti i contratti collettivi prevedono una specifica disciplina della conciliazione, è richiesta al sindacato un’autodichiarazione del possesso del requisito della maggiore rappresentatività che, da un lato, consente di evitare all’Ispettorato territoriale accertamenti di una certa complessità e, dall’altro, garantisce l’autoregolamentazione sindacale, in linea con quanto previsto dalla legge.
Di conseguenza, nella nota si ricorda che, alla luce dei requisiti richiesti, la disciplina contrattuale prevista da un contratto collettivo che non sia stato stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative comporta l’inefficacia della disciplina normativa applicata.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41