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Operazioni dolose per la bancarotta individuabili anche in condotte meramente omissive

/ REDAZIONE

Sabato, 2 giugno 2018

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Con la sentenza n. 24752, la Corte di Cassazione torna su alcuni temi connessi alla definizione di “operazioni dolose” previste nell’ambito della bancarotta fraudolenta societaria, ai sensi dell’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/1942.

Nel caso di specie la contestazione riguardava gli amministratori unici succedutisi in una srl ai quali veniva contestata la distrazione dell’attivo sociale mediante cessione di un software e dei connesi diritti ad altra società appositamente costituita; nonché l’aver causato il fallimento per effetto del sistematico omesso pagamento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, con accumulo di interessi e sanzioni.
Con riferimento a tale ultima condotta, può essere utile ricordare che, secondo un orientamento ormai consolidato, l’inadempimento delle obbligazioni fiscali può integrare gli estremi della bancarotta societaria laddove – come nel caso di specie – sia frutto di una consapevole scelta gestionale degli amministratori attuata fin dall’inizio dell’attività societaria.

Quanto ai confini delle “operazioni dolose” la sentenza in commento rileva che queste possono essere individuate in qualsiasi atto o complesso di atti, implicanti una disposizione patrimoniale, compiuti da persone preposte all’amministrazione della società, con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti alla loro qualità, che rechi pregiudizio ai legittimi interessi dell’ente, dei soci, dei creditori e dei terzi. In tali atti possono essere incluse anche condotte meramente omissive, poiché “operazione” è termine differente da “azione”.

Sempre riguardo agli illeciti fiscali, viene precisato che il movente dell’autofinanziamento non esclude l’elemento soggettivo del reato, che ha ad oggetto la coscienza e volontà delle operazioni abusive, infedeli o pericolose insieme alla prevedibilità del possibile conseguente dissesto.

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