Basta il dolo eventuale per i reati presupposto del riciclaggio
La pronuncia della Cassazione n. 25523/2018 ha ribadito che, ai fini dell’integrazione del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), non è necessario che il delitto non colposo presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato.
È però sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il reato di cui all’art. 648-bis c.p. ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, senza che si richieda, all’uopo, l’esatta individuazione del delitto presupposto, purché lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (cfr. Cass. n. 28715/2013).
D’altra parte, il dolo del delitto di riciclaggio è configurabile anche nella forma eventuale quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del bene che ne costituisce l’oggetto.
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