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Possibile la rimessione in termini nel procedimento sanzionatorio Consob

/ REDAZIONE

Martedì, 12 giugno 2018

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La sentenza della Cassazione n. 15049 depositata ieri ha precisato che, nel caso in cui, per ragioni non imputabili al ricorrente, questi, pur a fronte di una richiesta tempestivamente proposta, non abbia avuto pieno accesso a tutti gli atti formati nell’ambito del procedimento sanzionatorio attivato da Consob, in quanto messi a sua disposizione una volta scaduti i termini per proporre opposizione, deve ritenersi compromesso il pieno esercizio del suo diritto di difesa e dunque applicabile in suo favore l’istituto della rimessione in termini, di cui all’art. 153 comma 2 c.p.c., al fine di proporre ulteriori motivi di opposizione rispetto a quelli originariamente e ritualmente proposti.

La tempestiva proposizione del ricorso in opposizione e l’espressa riserva ivi contenuta in ordine all’eventuale predisposizione di nuovi motivi, fondati sui documenti successivamente resi accessibili dalla Consob, appare dunque idonea a legittimare una pronuncia di rimessione in termini in ordine alla formulazione di tali ulteriori motivi fondati sui documenti tardivamente messi a disposizione.

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