Possibile la rimessione in termini nel procedimento sanzionatorio Consob
La sentenza della Cassazione n. 15049 depositata ieri ha precisato che, nel caso in cui, per ragioni non imputabili al ricorrente, questi, pur a fronte di una richiesta tempestivamente proposta, non abbia avuto pieno accesso a tutti gli atti formati nell’ambito del procedimento sanzionatorio attivato da Consob, in quanto messi a sua disposizione una volta scaduti i termini per proporre opposizione, deve ritenersi compromesso il pieno esercizio del suo diritto di difesa e dunque applicabile in suo favore l’istituto della rimessione in termini, di cui all’art. 153 comma 2 c.p.c., al fine di proporre ulteriori motivi di opposizione rispetto a quelli originariamente e ritualmente proposti.
La tempestiva proposizione del ricorso in opposizione e l’espressa riserva ivi contenuta in ordine all’eventuale predisposizione di nuovi motivi, fondati sui documenti successivamente resi accessibili dalla Consob, appare dunque idonea a legittimare una pronuncia di rimessione in termini in ordine alla formulazione di tali ulteriori motivi fondati sui documenti tardivamente messi a disposizione.
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