Accantonamento tributario non obbligatorio nel concordato
La posizione della Cassazione è troppo severa, dato che la normativa non dispone un obbligo del tribunale in tal senso
Nel giudizio di omologa del concordato non sussiste un “obbligo di accantonamento” dei crediti contestati, atteso che una previsione in tal senso paralizzerebbe la procedura concorsuale.
L’art. 180 comma 6 del RD 267/42, infatti, stabilisce che il tribunale può, in sede di omologa del concordato preventivo, disporre in via prudenziale gli accantonamenti dei crediti “contestati, ovvero condizionati o irreperibili”, oppure escluderli in ragione di una valutazione, funzionale solo alla procedura (data l’autonomia dei rapporti tra la verifica amministrativa e quella giurisdizionale), compiuta in via incidentale, sulla fondatezza delle pretese creditorie.
Il criterio guida che deve orientare questa valutazione è quello imperniato sulla necessità o sull’opportunità
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