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NOTIZIE IN BREVE

Estrazione dal deposito IVA con obbligo di e-fattura a seguito di lavorazioni

/ REDAZIONE

Mercoledì, 15 maggio 2019

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 142/2019, pubblicata ieri, ha reso noto che, nella situazione in cui beni immessi in libera pratica siano stati introdotti in un deposito IVA ex art. 50-bis del DL 331/93, la successiva estrazione dei beni dal deposito:
- può avvenire mediante emissione di autofattura in formato analogico da parte del medesimo soggetto che aveva precedentemente introdotto i beni;
- qualora i beni siano oggetto di lavorazione all’interno del deposito, richiede l’emissione di una fattura elettronica veicolata con il Sistema di Interscambio (SdI).

In questa seconda ipotesi, secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate, il documento emesso al momento dell’estrazione dei beni assume “una funzione ulteriore rispetto alla mera integrazione di altro precedente, in quanto strumentale a individuare il (nuovo) valore del bene estratto e la corretta base imponibile”.

Alla medesima conclusione era già pervenuta la risposta ad interpello n. 956-3/2019 (si veda “Fattura elettronica per l’estrazione dal deposito IVA post lavorazione” del 13 aprile 2019).

L’Agenzia conclude, quindi, che le autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito IVA possono essere in formato analogico, secondo la libera determinazione dei soggetti passivi, ma che sussiste l’obbligo di fattura elettronica mediante il SdI nel solo caso in cui il bene, estratto dall’operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore.

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