Legittimo il rifiuto di lavorare nelle festività infrasettimanali
Il diritto di astensione dal lavoro è derogabile solo da un accordo individuale o sindacale previo esplicito mandato del prestatore
Il lavoratore ha il diritto di astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali; tale diritto, che discende direttamente dalla L. n. 260 del 27 maggio 1949, non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro attraverso un’imposizione unilaterale, né può essere vanificato dalla contrattazione collettiva.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18887 depositata ieri.
All’origine della vicenda vi è un licenziamento intimato a un dipendente che si era rifiutato di adempiere il primo maggio (Festa dei lavoratori) a un incarico conferitogli il giorno precedente dal suo responsabile. Il licenziamento, intimato per giusta causa, avendo l’azienda qualificato il comportamento del dipendente come insubordinazione ...
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