E-fattura differita solo per i servizi effettuati
All’interno del file XML è opportuno evidenziare le informazioni per desumere il momento di effettuazione
La possibilità di emettere fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è riconosciuta, a determinate condizioni, oltre che per le cessioni di beni risultanti da DDT o da documenti analoghi, anche per le prestazioni di servizi “individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto” (art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72).
In merito alle condizioni che legittimano la fatturazione differita per le prestazioni di servizi, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/2014, ha sottolineato come sia possibile avvalersi della “documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta”, mediante la quale possa ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41