Disciplina della prorogatio dell’Organismo di vigilanza nel modello 231
È importante anche che l’OdV, in prossimità della scadenza dell’incarico, avvisi l’organo amministrativo della necessità di una nuova nomina
L’art. 6 del DLgs. 231/2001 richiede, tra i requisiti che escludono la responsabilità di una società o di un ente derivante da reato, che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di tale organismo. Dal dettato normativo si deduce, dunque, che l’OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e deve svolgere un’adeguata attività di vigilanza. Null’altro viene stabilito dal legislatore né riguardo alla composizione, né riguardo alla nomina, alla revoca o alla durata di tale organismo.
Soccorrono in tal senso alcune ...
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