Fallito non legittimato contro il decreto di esecutività dello stato passivo
I provvedimenti del giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo hanno efficacia solo endoconcorsuale
In tema di procedure concorsuali, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione del passivo, non solo perché carenti di definitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche in ragione dell’art. 43 del RD 267/42, che, per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, riconosce in via esclusiva la legittimazione al curatore, e dell’art. 98 del RD 267/42, a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche in esso disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito.
Con tali conclusioni, la pronuncia della Cassazione n. 1197/2020 aderisce ...
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