Fallimento omisso medio senza risoluzione del concordato dibattuto
La preclusione alla liquidazione giudiziale del correttivo del DLgs. 14/2019 non opererebbe con insolvenza da debiti successivi alla domanda
L’ammissibilità del fallimento c.d. “omisso medio”, pronunciato senza la preventiva risoluzione del concordato (art. 186 del RD 267/42), è stata oggetto di ampi dibattiti tra i giudici di merito e quelli di legittimità. In linea generale, può dirsi che, secondo alcuni orientamenti, il fallimento omisso medio sarebbe ammissibile dopo il decorso del termine per la risoluzione del concordato, ovvero in pendenza del predetto termine, o quando la domanda di risoluzione è stata respinta.
Nel caso in cui si intenda far valere in sede fallimentare il credito nella misura originaria, e non in quella falcidiata per effetto del concordato, sarebbe necessaria la preventiva risoluzione del concordato (Cass. n. 17703/2017). Scaduto il termine per la risoluzione (senza che i creditori si
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