Niente canale SACE con fatturato sotto 25 milioni e costi del personale sotto 3,2 milioni
Nell’ambito di rinegoziazioni di finanziamenti già in essere, sotto queste soglie per le PMI è concretamente applicabile solo il Fondo di garanzia
L’accesso alle “garanzie speciali da COVID-19” sui finanziamenti, che lo Stato rilascia per il tramite di SACE fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 1 del DL 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”), è libero per le imprese che non rientrano nella definizione di “piccole e medie imprese” di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/Ce, mentre per quelle che vi rientrano, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, è subordinata al fatto di aver già “pienamente utilizzato la loro capacità di accesso” al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
Tale capacità di accesso, sempre fino al 31 dicembre 2020, è pari a un tetto massimo di garanzie pari a 5 milioni di euro che si traducono
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