L’Agente della riscossione deve sempre provare la notifica della cartella
La conservazione degli atti si amplia nel caso di mancata riscossione per più di cinque anni
A fronte della contestazione del contribuente in ordine alla corretta notifica di una cartella di pagamento spetta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dimostrare in giudizio l’avvenuta notificazione, senza potersi considerare esentata dalla prova in questione invocando il dettato dell’art. 26 comma 4 DPR 602/73, secondo il quale la copia della cartella notificata o della matrice deve essere conservata dall’agente della riscossione per cinque anni; le regole in tema di obblighi di conservazione ai fini amministrativi e organizzativi, infatti, non possono imporre una deroga ai principi generali in tema di onere probatorio.
In più, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta, in caso di contestazione del contribuente sulla non conformità fra l’originale notificato ...
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