Credito ipotecario ammesso al passivo con controllo successivo sull’esistenza del bene
Con la sentenza n. 14960, depositata ieri, la Corte di Cassazione, nel solco dell’orientamento prevalente, ha rimarcato il principio secondo il quale al creditore che chiede di essere ammesso al passivo fallimentare in rango ipotecario è possibile riconoscere la predetta collocazione anche se il bene su qui grava la garanzia non faccia attualmente parte dell’attivo fallimentare.
Viene riproposta la questione relativa alla necessità dell’effettiva e attuale esistenza del bene ai fini dell’ammissione al passivo, ovvero alla possibilità di ammettere comunque al rango privilegiato il credito, postergando il controllo sull’esistenza del bene, sul quale cade il privilegio, nella fase della graduazione dei crediti finalizzata riparto (cfr. Cass. SS. UU. n. 16060/2001 e Cass. n. 17329/2017).
La Suprema Corte aderisce all’indirizzo recentemente ribadito dalla pronuncia n. 5341/2019, secondo il quale l’ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecario è possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell’attivo, purché, secondo il disposto dell’art. 93 del RD 267/42 (nella versione introdotta dal DLgs. 5/2006), la domanda di insinuazione descriva le oggettive ragioni della potenziale acquisizione del bene alla procedura e contenga anche la descrizione del bene su cui si intende far valere la prelazione.
L’effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto, tuttavia, resterà subordinato all’avvenuto recupero del bene in garanzia al compendio fallimentare.
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