Cessione delle eccedenze IRES possibile anche senza bilancio consolidato
In questo caso, occorre che la cessionaria benefici dell’esonero dalla redazione del bilancio consolidato
La risposta a interpello n. 233, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di cedere attraverso la procedura prevista dall’art. 43-ter del DPR 602/73 l’eccedenza IRES prodottasi per effetto delle ritenute d’acconto applicate sui proventi corrisposti da OICR e SICAV (art. 26-quinquies del DPR 600/73 e art. 10-ter della L. 77/83) alla propria società controllante “astrattamente tenuta alla redazione del bilancio consolidato”.
Attraverso l’applicazione dell’art. 43-ter del DPR 602/73 viene riconosciuta la possibilità di procedere, fra soggetti appartenenti allo stesso “gruppo”, alla cessione delle eccedenze IRES alla propria controllante con la conseguente utilizzabilità di tali eccedenze da parte del cessionario a diretta compensazione
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