TFR «segmentato» per l’ex dipendente non residente
La risposta a interpello n. 343 di ieri, 11 settembre 2020, conferma l’orientamento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate sui criteri di territorialità degli emolumenti corrisposti dalle società italiane ai propri ex dipendenti, nel frattempo divenuti non residenti, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso esaminato, sono stati corrisposti alla ex dipendente, distaccata in Svizzera dal 2010 al 2019 e divenuta residente svizzera dal 2012, il TFR, una somma a titolo di incentivo all’esodo e una somma a titolo di transazione per la risoluzione del rapporto.
L’Agenzia delle Entrate conferma che tutte le somme in questione, le quali risulterebbero astrattamente imponibili per la loro totalità in Italia a norma dell’art. 23 comma 2 lettera a) del TUIR, sono regolate a livello convenzionale dall’art. 15 del Trattato Italia-Svizzera in materia di lavoro subordinato, su questo aspetto conforme al modello OCSE.
Conseguentemente:
- la quota parte riferibile al periodo lavorativo dall’assunzione al 2009, in cui la ex dipendente era residente in Italia e la prestazione lavorativa era svolta in Italia, è tassata solo in Italia;
- la quota parte riferibile al periodo lavorativo svolto nel 2010 e nel 2011, in cui la ex dipendente era residente in Italia e la prestazione lavorativa era svolta in Svizzera, è tassata in entrambi gli Stati (a meno che la prestazione fosse svolta nell’altro Stato per periodi non eccedenti i 183 giorni);
- la quota parte riferibile al periodo lavorativo dal 2012 al 2019, in cui la ex dipendente era residente in Svizzera e la prestazione lavorativa era svolta in Svizzera, è tassata solo in Svizzera.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41