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Dettati i requisiti di professionalità per gli amministratori dei fondi pensione

/ REDAZIONE

Sabato, 12 settembre 2020

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Il Ministero del Lavoro ha comunicato ieri l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM n. 108 dell’11 giugno 2020, con cui sono stati definiti – ai sensi dell’art. 5-sexies del DLgs. 252/2005 – i requisiti di professionalità e di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari.

Tali disposizioni riguardano il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, coloro che svolgono funzioni fondamentali, nonché le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali, il responsabile dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali.

In sintesi, per quanto riguarda i requisiti di professionalità, il decreto richiede almeno un triennio di esperienza in attività di amministrazione, controllo e di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari. Il triennio di attività lavorativa è valido anche se svolto come insegnamento universitario in materie economico giuridiche.

Per quanto riguarda poi le situazioni impeditive, il decreto indica, tra le varie, l’avvenuto svolgimento di attività direttiva presso forme pensionistiche complementari (o imprese) sottoposte a procedure concorsuali, la sospensione o radiazione da albi o ruoli, ovvero la cancellazione a seguito di provvedimento disciplinare da ordini professionali.

Invece, i requisiti di onorabilità non sussistono, ad esempio, in caso di specifiche misure di prevenzione adottate dall’autorità giudiziaria, condanna a pena detentiva, e così via. Tali misure possono determinare anche la sospensione delle cariche, mentre possono costituire cause di ineleggibilità l’eventuale stato di interdetto, inabilitato e fallito ex art. 2382 c.c., mentre per il responsabile di forma pensionistica risulta incompatibile lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o di prestazione d’opera continuativa nella medesima società o nelle sue controllate o nella controllante.

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