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Canoni di locazione commerciale tassati anche se non percepiti

/ REDAZIONE

Mercoledì, 30 settembre 2020

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Ai fini delle imposte sui redditi, a norma dell’art. 26, comma 1, primo periodo del TUIR, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo è individuato in relazione al reddito locativo fino a quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 20661, depositata ieri.

Si ricorda che, invece, a norma del secondo periodo dell’art. 26 comma 1 del TUIR (come da ultimo modificato dall’art. 3-quinquies, comma 1 del DL 34/2019, con effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020), per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo opera un’eccezione, in quanto i redditi derivanti da tali contratti, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito “purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento” (si veda “Anticipata la detassazione dei canoni non riscossi” del 22 febbraio 2020).

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