Contributi forfetari per rapporti di lavoro irregolare in misura intera anche se riferiti a frazioni di mese
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato ieri la circolare interministeriale sulle modalità di versamento dei contributi forfetari da parte dei datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari prevista dall’art. 103 del DL 34/2020.
La circolare segue la ris. n. 58/2020, con cui l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (si veda “Possibile versare il contributo forfetario per l’emersione del lavoro irregolare” del 26 settembre).
Dopo aver ricordato che le somme da versare sono riportate nel DM 7 luglio 2020 (si veda “Determinato il contributo forfetario per i rapporti di lavoro irregolare” del 9 settembre) e aver riepilogato le modalità di versamento impartite dall’Agenzia delle Entrate, la circolare interministeriale sottolinea che il contributo forfetario, a titolo retributivo, contributivo e fiscale, è dovuto esclusivamente per le dichiarazioni di emersione aventi a riferimento la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini non comunitari.
Il periodo per cui il contributo è dovuto è compreso tra la data di decorrenza del rapporto irregolare, come dichiarata nell’istanza di emersione, e la data della stessa istanza. Inoltre, il contributo è dovuto in misura intera anche se riferito a frazioni di mese.
Il datore di lavoro dovrà effettuare il pagamento del contributo prima della stipula del contratto di soggiorno. Lo Sportello unico per l’immigrazione, al momento della convocazione delle parti, provvederà alla verifica dell’importo versato.
Le somme versate a titolo di contributi forfetari non saranno restituite in tutte le ipotesi in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine (inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione). Tali somme, infatti, affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’Erario.
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