Istanza di adesione avverso l’atto di contestazione di sanzioni senza effetti
L’atto di contestazione delle sanzioni e l’avviso di accertamento seguono, dal punto di vista procedurale, discipline distinte e non sovrapponibili. Tra l’altro, solo per gli avvisi di accertamento è ammesso l’accertamento con adesione.
Per questa ragione, l’istanza di accertamento con adesione presentata avverso i due atti menzionati sospende il termine per il ricorso solamente per l’avviso di accertamento.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20864 depositata ieri.
In senso esattamente opposto, tuttavia, si era pronunciata la Cassazione 18 settembre 2015 n. 18377.
Va detto che, per il futuro, la problematica sembra avere minore applicazione, visto che l’art. 17 del DLgs. 472/97 post DL 98/2011 impone di irrogare le sanzioni collegate al tributo unitamente all’accertamento.
Per le sanzioni non collegate al tributo (si pensi alle violazioni sugli obblighi comunicativi), è certo che la domanda di adesione non ha nessun effetto, considerato che si tratta pacificamente di atti non suscettibili di adesione.
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