Rimborso parziale del prezzo d’acquisto deducibile all’atto dell’esborso
Con la risposta a interpello n. 424 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento, ai fini IRES e IRAP, di un particolare incentivo commerciale mediante il quale, a seguito di un acquisto effettuato da parte di un utente sul sito internet di una società, questi matura il diritto di ottenere un parziale rimborso dell’importo speso.
In particolare, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, si tratta di un onere inerente e, come tale, deducibile dal reddito d’impresa della società.
Tuttavia, poiché, nel caso di specie, l’acquirente matura il diritto al rimborso solo al raggiungimento di una soglia minima di acquisto, fino a tale momento l’onere contabilizzato dalla società nella voce B.7 del Conto economico, a fronte del futuro esborso, riveste la natura di accantonamento ex art. 107 comma 4 del TUIR e, come tale, risulta indeducibile dal reddito d’impresa.
Soltanto al raggiungimento di tale limite e della conseguente corresponsione del rimborso, può dirsi realizzato l’evento a fronte del quale è stato effettuato l’accantonamento, con l’effetto di rendere deducibile, ai fini IRES, il relativo onere.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi riguardo all’IRAP. Infatti, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2008 (§ 9.2), gli oneri che rivestono la natura di accantonamenti per rischi e oneri sono indeducibili anche laddove siano imputati in voci diverse dalla B.12 e B.13 di Conto economico.
In ogni caso, i corrispondenti costi sono invece deducibili all’atto dell’effettivo sostenimento:
- ancorché non espressamente risultanti nella relativa voce del Conto economico, per via dell’utilizzo del fondo iscritto nel passivo dello Stato patrimoniale;
- a condizione che si tratti di spese potenzialmente classificabili in una voce dell’aggregato B rilevante ai fini IRAP.
Pertanto, anche ai fini del tributo regionale, il costo sarà deducibile al pagamento del rimborso per effetto del conseguimento della predetta soglia minima.
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