Lecito il risparmio fiscale da cessione di partecipazione previamente rivalutata
L’Agenzia conferma che questa condotta rientra a pieno titolo nella libertà di scelta del contribuente
Se una persona fisica cede una partecipazione di cui ha precedentemente rivalutato il costo fiscale ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001 (i cui termini sono stati riaperti, per l’ennesima volta, anche dalla L. 178/2020), non sussistono dubbi di sorta circa la liceità del risparmio fiscale che consegue.
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 4, diramata ieri, conferma come questa condotta rientri a pieno titolo nella libertà di scelta del contribuente (rafforzata, in quanto esplicitata, dall’art. 10-bis comma 4 della L. 212/2000) per la soluzione fiscalmente meno onerosa tra quelle che l’ordinamento mette a sua disposizione.
Lo specifico caso oggetto della risposta riguarda due soci persone fisiche, ciascuno titolare del 20% della società partecipata, ...
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