Spese non liquidabili alle Entrate se non costituite a mezzo di un legale
In realtà la Cassazione avrebbe dovuto applicare la regola che impone il compenso spettante agli avvocati
La Cassazione, con la pronuncia n. 27444 del 1° dicembre 2020, sembra essere incorsa in un errore alquanto evidente in tema di spese liquidabili all’ente pubblico ritualmente costituito in secondo grado e poi risultato vittorioso, in specie: l’Agenzia delle Entrate.
Il giudizio riguardava un ricorso avverso il recupero della maggiore IRPEF per l’anno di imposta 2011 in relazione alla mancata dichiarazione di redditi provenienti da tre contratti di locazione; la Commissione tributaria provinciale di Chieti accoglieva la domanda limitatamente a sei mensilità dell’anno 2011 in quanto riferite a canoni non riscossi per morosità del conduttore, ma tale sentenza veniva ribaltata in toto dalla Commissione regionale dell’Abruzzo, ferma nel rilevare che i canoni di locazione
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