Rilevanza dei requisiti di fallibilità per l’insolvenza delle cooperative alla Consulta
Incerta la legittimità di un sistema che prescinde dalle dimensioni e dall’attività d’impresa
Le società cooperative, se insolventi, sono assoggettate a liquidazione coatta amministrativa (art. 2545-terdecies c.c.); per esse può aversi altresì la dichiarazione di insolvenza da parte del tribunale territorialmente competente, a mente dell’art. 195 del RD 267/1942, su istanza dell’autorità amministrativa vigilante o dei creditori, nonché, ai sensi dell’art. 202 del RD 267/42, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero.
Nel presupposto che lo stato di insolvenza è – a parte il caso di gravi irregolarità gestionali – requisito essenziale per la dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa (LCA) di una cooperativa, gli effetti della successiva sentenza del tribunale che accerta tale stato sono sostanzialmente circoscritti alle disposizioni della
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